Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell’intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato (Allegato I D.M. 10/03/98)

L’art. 46 comma 4 D.lgs. 81/2008 stabilisce che “Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.” Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, n. 64, prescrive che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione emergenze devono ricevere una specifica formazione e periodico aggiornamento, definendo durata e contenuti dei corsi, diversi secondo le tipologie di rischio (basso, medio, elevato).