L’Accordo tra Stato e Regione del 21/12/2011 definisce la formazione e l’aggiornamento (quinquennale), nonché i soggetti formatori, la durata ed i requisiti minimi di validità formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
La formazione è strutturata in una FORMAZIONE GENERALE di 4 ore e una FORMAZIONE SPECIFICA in base alla classe di rischio (4, 8 o 12 ore):
La formazione dei nuovi assunti deve avvenire anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione, In ultima ipotesi, ove non risulti possibile, il percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.
RISCHIO | ATTIVITÀ |
ALTO | Estrazioni – Altre industrie estrattive – Costruzioni – Industrie Alimentari ecc. – Tessili, Abbigliamento – Conciarie, Cuoio – Legno – Carta, editoria, stampa – Minerali non metalliferi – Produzione e Lavorazione metalli – Fabbricazione macchine, apparecchi – meccanici – Fabbricazione macchine app. elettrici, elettronici – Autoveicoli – Mobili – Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua – Smaltimento rifiuti- Sanità – Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari – Industria chimica, Fibre – Gomma, Plastica |
MEDIO | Pubblica amministrazione – Istruzione – Servizi sociali – Agricoltura e Pesca – Trasporti, Magazzinaggio |
BASSO | Alberghi, Ristoranti – Assicurazioni – Immobiliari, Informatica – Ass.ni ricreative, culturali, sportive – Servizi domestici – Organizzazioni Extraterritoriali – Commercio ingrosso e dettaglio – Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli – lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) – Comunicazioni |
Classificazione indicativa, non esaustiva. Si consiglia di verificare il codice ateco di attività.