I preposti sono persone, subordinate ai dirigenti, che entrano direttamente nel processo produttivo con compiti di sorveglianza e controllo dell’attività lavorativa di lavoratori subordinati, col potere di impartire ordini e istruzioni per regolarne l’esecuzione. L’art. 2 C. 1 lettera e) del D.lgs 81/08, definisce il preposto “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Possono accedere al corso i lavoratori nominati preposti così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), e), del D.Lgs. n.81/08, CHE ABBIANO GIÀ FREQUENTATO IL CORSO PER LA SICUREZZA RIVOLTO AI LAVORATORI in funzione della classe di rischio dell’attività svolta (16 ORE – 12 ORE o 8 ORE).
L’accordo Stato e Regioni del 21/12/2011 sancisce che la formazione dei preposti debba essere erogata prima della loro designazione, ovvero anteriormente o contestualmente all’ assunzione e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di assunzione in caso di impossibilità alla frequentazione dei corsi.
E’ previsto un aggiornamento quinquennale.