La formazione è organizzata secondo l’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016.
Questo provvedimento indica in maniera dettagliata tutti i requisiti che i corsi dovranno avere al fine di garantire una corretta formazione degli RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e degli ASPP (Addetto Servizio Prevenzione e Protezione). Il corso è strutturato in:
– MODULO A: Corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP.
– MODULO B: Corso correlato alla natura dei rischi presenti il luogo di lavoro.
È un modulo comune a tutti i settori, propedeutico ai seguenti moduli di specializzazione:
MODULO | ATECO 2007 – DESCRIZIONE MACROCATEGORIA | DURATA |
Modulo B-SP1Agricoltura – Pesca | A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | 12 ore |
Modulo B-SP2Cave – Costruzioni | B – Estrazioni di minerali da cave e miniereF – Costruzioni | 16 ore |
Modulo B-SP3Sanità residenziale | Q – Sanità e assistenza sociale (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale e residenziale) | 12 ore |
Modulo B-SP4Chimico – Petrolchimico | C – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici) | 16 ore |
– MODULO C: Costituisce il modulo di specializzazione, obbligatorio per soli RSPP Sono esonerati dalla frequenza dei moduli A-B-C le laure di vecchio ordinamento di ingegneria e architettura e le seguenti lauree: magistrali (LM-4, da LM-20 a LM-25, da LM-27 a LM-35), specialistiche (4/S, da 25/S a 38/S), magistrali (LM/SNT 4), classe L/SNT 4. Gli esonerati devono comunque essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi. In mancanza di tale attestato è necessaria la frequenza al modulo C per RSPP.
Per coloro che hanno l’esonero ma hanno conseguito la laurea da più di 5 anni è obbligatorio frequentare il corso di Aggiornamento prima di poter esercitare il ruolo.
Il nuovo accordo stabilisce che RSPP e ASPP dovranno dimostrare in ogni istante che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
La durata minima dell’AGGIORNAMENTO è di 20 ore nel quinquennio per gli ASPP e di 40 ore nel quinquennio per gli RSPP.